Assicurazioni

Chiunque detiene un’auto, è obbligato a sottoscrivere una polizza assicurativa che ci protegge da esborsi sproporzionati anche se siamo responsabili dell’incidente, nella polizza esiste anche una clausola di assistenza legale per la risoluzione della controversia.

Quello che mi è successo il giorno 10 luglio 2024, potrebbe sembrare un mio vaneggiamento, ma è sufficiente una ricerca in internet, per scoprire che capita più spesso di quanto possiate immaginare, anche quando le prove e la “costatazione amichevole”, sottoscritta dalle persone coinvolte, chiarisce la circostanza dei fatti.

È comprensibile che le compagnie assicurative prendano le opportune precauzioni contro i falsi incidenti, di chi in malafede voglia trarne profitto, ma ci sono anche compagnie assicurative che non rispettano le norme pur di mostrare utili operativi molto elevati.

Esiste anche un istituto per la vigilanza delle assicurazioni, che invece di intervenire  in modo da impedire questi abusi e dissuadere le compagnie assicurative da mettere in atto simili comportamenti, si comporta come un istituto di mediazione, rimettendo la decisione alla competente magistratura, che ha già condannato questi comportamenti.

 

foto auto incidentata

Il danno subito è evidente.

continua

Meglio tardi che mai

Dal 15 gennaio 2026 , l’IVASS ha introdotto la figura dell’ “Arbitro Assicurativo”, con il compito di decidere in modo rapido le controversie tra clienti e compagnie Assicurative, senza ricorrere al giudice ordinario.

 

 La procedura dovrebbe basarsi unicamente sui documenti che attestano l’avvenimento, senza perizie e testimoni; l’Arbitro, nel caso della RC AUTO, dovrebbe stabilire chi ha ragione e chi ha torto in modo semplice e veloce con un massimale di 2500€ in caso si agisse direttamente contro la compagnia assicurativa.

 

In questa fotografia è visibile il danno che ho subito nell’incidente del 10 luglio 2024, che la mia compagnia assicurativa liquidò con 1.000 €, nonostante l’ammissione della propria colpevolezza, sulla “costatazione amichevole”, redatta e sottoscritta di proprio pugno da chi ha provocato il danno, comprovata anche dal filmato della mia DashCam.

Il consiglio dell’IVASS, regolarmente informata sulla evoluzione dei fatti, fu di rivolgermi alla Autorità Giudiziaria, competente.

Ho seguito il consiglio, ma invece di rivolgermi all’Autorità Giudiziaria Civile, ho inviato un esposto denuncia querela, all’autorità Giudiziaria Penale, perché la mia compagnia assicurativa e quella della controparte, appartegono ambedue al medesimo gruppo bancario e assicurativo, in palese conflitto di interesse.

Ci sono sentenze dell’autorità Giudiziaria Penale, che condannano le compagnie assicurative a risarcire completamente i danni subiti dalla vettura, indipendentemente dalla età della stessa, considerando  l’importo pagato in seguito alla emissione della fattura del carrozziere, compresa l’IVA, che tra l’altro le compagnie assicurative possono detrarre, considerando i guadagni dichiarati.

 

L’importo e le lungaggini di una causa civile, non è giustificabile per l’esiguità del danno non liquidato; con il nuovo arbitro introdotto dall’IVASS, il costo dell’intervento è di 20€, per un rimborso RC AUTO massimo di 2.500€.

 

Richiesta intervento della Magistratura

Lo scorso 27 luglio 2026, i Carabinieri mi notificarono, a mano, l’archiviazione della mia denuncia, perché a quanto pare la procura di Varese, non ama l’utilizzo della PEC, come sistema di comunicazione da parte dei cittadini, limitando l’utilizzo agli avvocati.

In seguito al consiglio dell’ Istituto di Vigilanza delle Assicurazioni, nel mese di dicembre 2025, inviai un esposto denuncia alla Procura della Repubblica di Varese, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), allegando la copia del mio documento di identità e firmando digitalmente il documento inviato.

L’ufficiale Giudiziario preposto alla ricezione degli atti, si rifiutò di convalidare il mio esposto, invitandomi a consegnarlo personalmente nel suo ufficio, rammaricandosi del fatto che la direttiva del presidente del Tribunale di Varese, emanata alcuni giorni precedenti al mio invio, applicava una norma contenuta dalla riforma Cartabia, che bloccò l’utilizzo della PEC ai privati cittadini, perché non riconoscibili unicamente dall’indirizzo PEC, ma non specificando come comportarsi se l’esposto/denuncia è firmato digitalmente, e il mittente è perfettamente riconoscibile.

Questa situazione contrasta con la direttiva Europea  che impone di eliminare lo spreco di carta, in favore dell’utilizzo del formato digitale, archiviabile sui Server locali e sul Cloud del ministero della Giustizia, per evitare smarrimenti e manipolazioni dei documenti; poiché penso che gli attuali Giudici e Pubblici Ministeri, tuttora in età lavorativa, dovrebbero essere cresciuti usufruendo dell’informatica, durante il loro percorso di studio, siano più propensi a leggere e fare note su di un documento PDF, piuttosto che leggere un foglio stampato o manoscritto sul classico foglio protocollo uso bollo.

Il giorno 14 gennaio 2026, mi recai personalmente nell’Ufficio Ricezione Atti, presso la procura della Repubblica di Varese, consegnando il mio esposto/denuncia, direttamente all’Ufficiale Giudiziario incaricato della Ricezione Atti.

Passati circa due mesi dalla presentazione dell’esposto (20 aprile), inviai tramite PEC la richiesta ex art 335 c.p.p.  e 110 bis disp. att. c.p.p. , alla attenzione dell’ufficiale Giudiziario che ricevette il mio esposto; una risposta automatica del sistema, comunicò che le richieste dovranno essere inoltrate ad un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata

”prot.procura.sedetribunale@giustiziacert.it “.

Inviai nuovamente la richiesta ai sensi ex art 335 c.p.p.  e 110 bis disp. att. c.p.p., correttamente accettata e consegnata dal sistema informatico “giustiziacert.it” .

 

Alcuni giorni dopo ricevetti la risposta contenente il “nome del magistrato” che si occuperà del caso, avendo rilevato il reato 640 del c.p. (truffa); le sanzioni per questo tipo di reato  sono basse, spero che rappresentino unicamente le spese d’ufficio che dovrà sostenere il truffatore.

Trattandosi di due Compagnie Assicurative, appartenenti al medesimo gruppo finanziario italiano attivo anche nel settore assicurativo, potrebbe sussistere anche il reato di conflitto di interesse in quanto le due assicurazioni coinvolte appartengono al medesimo gruppo.

-----------

Conclusione del Tribunale

 

archiviazione jazz

I magistrati coinvolti in questo giudizio si sono dimenticati di aver giurato sulla Costituzione Italiana, di aver l’obbligo dell’azione penale, qualora venissero a conoscenza di fatti di illecito arricchimento con l’aggravante del conflitto di interessi.

Nel mio esposto/denuncia, è possibile riconoscere, senza alcun dubbio, il nome del responsabile della pratica e il nome del  gruppo assicurativo responsabile del procedimento; l’illecito arricchimento citato, si riferisce al “malus”, che il proprietario della vettura responsabile dell’incidente, sta subendo sulla propria polizza assicurativa.

------

Avevo la possibilità di fare opposizione all’archiviazione, ma preferisco segnalare l’accaduto alla Procura Generale o al Ministero di Grazia e Giustizia.

-----

Fallito il tentativo con la magistratura, proverò con l’Arbitro Assicurativo.

Come previsto, inviai la Pec alla Assicurazione, attendendo una settimana, prima di inoltrare la documentazione all’Arbitro Assicurativo.

 

https://www.arbitroassicurativo.org/

 

La procedura con L’Arbitro Assicurativo, prevede l’invio di una richiesta all’Assicurazione, invitando a rispondere entro 45 giorni, alla mia richiesta di risarcimento, citando la sentenza della Cassazione (Ord. 10686/2023):

risposta alla pec da allegare al ricorso AAS

Risposta della mia assicurazione che è intervenuta in sostituzione dell’assicurazione responsabile della copertura del danno provocato dal suo assicurato

Attesa esito AAS

Pec inviata alla mia assicurazione per iniziare il ricorso all’Arbitro Assicurativo

pec per iniziare il ricorso AAS1

rick-3Riccardo Monti