Chiunque detiene un’auto, è obbligato a sottoscrivere una polizza assicurativa che ci protegge da esborsi sproporzionati anche se siamo responsabili dell’incidente, nella polizza esiste anche una clausola di assistenza legale per la risoluzione della controversia.
Quello che mi è successo il giorno 10 luglio 2024, potrebbe sembrare un mio vaneggiamento, ma è sufficiente una ricerca in internet, per scoprire che capita più spesso di quanto possiate immaginare, anche quando le prove e la “costatazione amichevole”, sottoscritta dalle persone coinvolte, chiarisce la circostanza dei fatti.
È comprensibile che le compagnie assicurative prendano le opportune precauzioni contro i falsi incidenti, di chi in malafede voglia trarne profitto, ma ci sono anche compagnie assicurative che non rispettano le norme pur di mostrare utili operativi molto elevati.
Esiste anche un istituto per la vigilanza delle assicurazioni, che invece di intervenire in modo da impedire questi abusi e dissuadere le compagnie assicurative da mettere in atto simili comportamenti, si comporta come un istituto di mediazione, rimettendo la decisione alla competente magistratura, che ha già condannato questi comportamenti.

Il danno subito è evidente.
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Meglio tardi che mai
Dal 15 gennaio 2026 , l’IVASS ha introdotto la figura dell’ “Arbitro Assicurativo”, con il compito di decidere in modo rapido le controversie tra clienti e compagnie Assicurative, senza ricorrere al giudice ordinario.
La procedura dovrebbe basarsi unicamente sui documenti che attestano l’avvenimento, senza perizie e testimoni; l’Arbitro, nel caso della RC AUTO, dovrebbe stabilire chi ha ragione e chi ha torto in modo semplice e veloce con un massimale di 2500€ in caso si agisse direttamente contro la compagnia assicurativa.
In questa fotografia è visibile il danno che ho subito nell’incidente del 10 luglio 2024, che la mia compagnia assicurativa liquidò con 1.000 €, nonostante l’ammissione della propria colpevolezza, sulla “costatazione amichevole”, redatta e sottoscritta di proprio pugno da chi ha provocato il danno, comprovata anche dal filmato della mia DashCam.
Il consiglio dell’IVASS, regolarmente informata sulla evoluzione dei fatti, fu di rivolgermi alla Autorità Giudiziaria, competente.
Ho seguito il consiglio, ma invece di rivolgermi all’Autorità Giudiziaria Civile, ho inviato un esposto denuncia querela, all’autorità Giudiziaria Penale, perché la mia compagnia assicurativa e quella della controparte, appartegono ambedue al medesimo gruppo bancario e assicurativo, in palese conflitto di interesse.
Ci sono sentenze dell’autorità Giudiziaria Penale, che condannano le compagnie assicurative a risarcire completamente i danni subiti dalla vettura, indipendentemente dalla età della stessa, considerando l’importo pagato in seguito alla emissione della fattura del carrozziere, compresa l’IVA, che tra l’altro le compagnie assicurative possono detrarre, considerando i guadagni dichiarati.
L’importo e le lungaggini di una causa civile, non è giustificabile per l’esiguità del danno non liquidato; con il nuovo arbitro introdotto dall’IVASS, il costo dell’intervento è di 20€, per un rimborso RC AUTO massimo di 2.500€.
In seguito al consiglio dell’ Istituto di Vigilanza delle Assicurazioni, nel mese di dicembre 2025, inviai un esposto denuncia alla Procura della Repubblica di Varese, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), allegando la copia del mio documento di identità e firmando digitalmente il documento inviato.
L’ufficiale Giudiziario preposto alla ricezione degli atti, rifiutò di convalidare il mio esposto, rammaricandosi del fatto che la direttiva emanata alcuni giorni precedenti al mio invio, dal presidente del Tribunale di Varese, bloccò l’utilizzo della PEC ai privati cittadini, invitandomi a consegnare personalmente l’esposto nel suo ufficio.
Questa situazione contrasta con la direttiva Europea che impone di eliminare lo spreco di carta, in favore dell’utilizzo del formato digitale, archiviabile sui Server locali e sul Cloud del ministero della Giustizia, per evitare smarrimenti e manipolazioni dei documenti; poiché penso che gli attuali Giudici e Pubblici Ministeri, tuttora in età lavorativa, dovrebbero essere cresciuti usufruendo dell’informatica, durante il loro percorso di studio, siano più propensi a leggere e fare note su di un documento PDF, piuttosto che leggere un foglio stampato o manoscritto sul classico foglio protocollo uso bollo.
Il giorno 14 gennaio 2026, andai personalmente nell’Ufficio Ricezione Atti, presso la procura della Repubblica di Varese, consegnando il mio esposto/denuncia, direttamente all’Ufficiale Giudiziario incaricato della Ricezione Atti.
Passati circa due mesi dalla presentazione dell’esposto, inviai tramite PEC la richiesta ex art 335 c.p.p. e 110 bis disp. att. c.p.p. , alla attenzione dell’ufficiale Giudiziario che ricevette il mio esposto.
Questa richiesta, permette di conoscere se il Pubblico Ministero, di turno, dopo aver letto l’esposto, reputi che sussista realmente un reato; questa operazione è necessaria perché alla consegna della richiesta, il Tribunale non rilascia il numero di protocollo che permette a chi presenta la denuncia/esposto di conoscere il nome del magistrato che si occuperà di sanzionare l’eventuale malfattore, e quale tipo di reato configura la situazione descritta; qualora il magistrato giudichi che i fatti descritti non costituiscano reato, il Tribunale non avvisa dell’archiviazione.
La richiesta avvenne tramite PEC il giorno 20 aprile, all’ufficio che accolse l’esposto/denuncia, correttamente accettato e consegnato, tramite la posta elettronica certificata, non fu evasa, perché qualche giorno prima della mia richiesta, la procedura era cambiata; una risposta automatica del sistema, comunicò che le richieste dovranno essere inoltrate ad un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata
”prot.procura.sedetribunale@giustiziacert.it “.
Inviai nuovamente la richiesta ai sensi ex art 335 c.p.p. e 110 bis disp. att. c.p.p., correttamente accettata e consegnata dal sistema informatico “giustiziacert.it” .
Alcuni giorni dopo ricevetti la risposta contenente il “nome del magistrato” che si occuperà del caso, avendo rilevato il reato 640 del c.p. (truffa); le sanzioni per questo tipo di reato sono basse, spero che rappresentano unicamente le spese d’ufficio che dovrà sostenere il truffatore.
Trattandosi di due Compagnie Assicurative, appartenenti al medesimo Gruppo Bancario e Assicurativo, potrebbe sussistere anche il reato di conflitto di interesse; a proposito del conflitto di interesse, anche l’istituto di vigilanza IVASS, è controllato dal direttore Generale della Banca d’Italia.
Richiesta dell’ intervento della Magistratura
Riccardo Monti